Nel Messaggio n. 3835 del 23 ottobre 2019 l'Inps ha riepilogato le novità in tema di ISEE introdotte dal DL 34 2019 (Decreto Crescita), che riguardano in particolare :
- il periodo di validità dell’ISEE corrente e
- l'ampliamento dei casi in cui può essere richiesto.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 23 ottobre 2019.
E' stato inoltre predisposto il nuovo modello ISEE da utilizzare a seguito delle modifiche normative.
1 - . Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie
L'ISEE corrente puo essere richiesto quando si verifica una delle condizioni di seguito riportate:
- una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell’articolo 9 del D.P.C.M. citato, per almeno un componente del nucleo;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
- nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Nell'ultimo caso l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) come succede per la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Tali variazioni devono essere avvenute dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente ) considerato nell’ISEE ordinario . Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.
Inoltre, il periodo di validità dell’ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, viene esteso da due a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. L'istituto ricorda pero che l'aggiornamento dell’ISEE corrente deve avvenire prima della scadenza quando intervengano variazioni della situazione occupazionale (un nuovo lavoro o un nuovo trattamento assistenziale per uno dei componenti della famiglia . In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.
2 - Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro pubblicato in data 7 ottobre 2019 sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce i precedenti.
Di seguito le pincipali modifiche:
- è stata integrata la leggenda del Quadro FC1 della DSU e del Quadro A “nucleo familiare ristretto”, per adeguarla al nuovo requisito dell’età (età inferiore a 26 anni) richiesto affinché il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico IRPEF, faccia parte del nucleo di questi ultimi;
- è stata aggiornata nei modelli ISEE l’informativa sul trattamento dei dati personali a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato inserito il nuovo periodo di validità della DSU (dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo) nella ricevuta di presentazione ;
- è stato modificato il modello sostitutivo e la parte 5 delle istruzioni per recepire l’estensione del periodo di validità dell’ISEE corrente e le nuove fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente;
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2017;
- è stata inserita nelle istruzioni la nuova norma che eleva (da 2.840,51 euro a 4.000 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite per essere considerati a carico IRPEF per i figli di età non superiore a 24 anni;
- sono stati inseriti, all’interno delle Istruzioni, tre nuovi paragrafi relativi ai “Coniugi separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione” (Istruzioni parte 2, par. 1.1.4), ai “Componenti, già facenti parte di un nucleo ai fini ISEE, che continuano a risiedere nella medesima abitazione” (Istruzioni parte 2, par. 1.1.8) e ai “Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo” ;
- sono state integrate le istruzioni per tenere conto della norma che ha stabilito che per l’anno 2019 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (art. 1, comma 986 della legge n. 145 del 2018);
- è stata inserita all’interno del quadro FC3 della DSU, nonché nelle istruzioni la possibilità di contrassegnare, all’interno del quadro FC3, un immobile come “casa di abitazione”, anche qualora non corrisponda più alla casa di residenza a seguito dell’acquisto di un nuovo immobile (indicato nel Quadro B);
- è stato corretto nelle istruzioni il punto della CU in cui è indicata la quota esente relativa ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.
La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015”.