Inizia a essere un pò più chiaro il funzionamento della cd.Lotteria degli scontrini.Rimandando alla lettura dell'articolo Lotteria degli scontrini 2020: ecco come funzionerà vediamo insieme cosa prevede il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. Comè noto ormai, per incentivare la richiesta di rilascio dello scontrino o di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti
- persone fisiche maggiorenni
- residenti nel territorio dello Stato,
- che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
- che effettuano acquisti presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi
possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 chiarisce che
- I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Questa modifica assicura al vincitore di percepire l’intero importo stabilito per ciascun premio in palio
- Per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, esclusivamente ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
- Sono previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.
Attenzione va prestata al fatto che l’esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla cd. Lotteria degli scontrini, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 .
Viene però previsto un regime transitorio per il primo semestre, in quanto, la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi
- mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica,
- emettendo scontrini fiscali sui quali non è possibile indicare il codice fiscale dell’acquirente in ragione dello strumento con cui sono emessi,
- emettendo ricevute fiscali .