Con la Circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, il Ministero del lavoro ( Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione) ha fornito indicazioni relativamente alla possibilità, per le imprese operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della CIGS (TITOLO I del D.lgs n. 148/2015), ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, di accedere alle prestazioni di esodo anticipato di cinque anni per i lavoratori con determinati requisiti, previste dal nuovo contratto di espansione , a seguito della modifica dell'art. 41 del Decreto legislativo n. 148/2015.
La Circolare precisa, in particolare, che le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ma che assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, non possono accedere al trattamento di integrazione salariale per le ore non lavorate ma solo all'indennità mensile - erogata dal datore di lavoro - eventualmente integrata dall'indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto .
Si attende ora la circolare operativa dell'INPS per capire anche come sarà applicato il contratto di espansione in aziende che non rientrano né nel campo cigs né godono di fondi bilaterali