Anche INAIL, dopo l' Inps ha fornito 9 con la circolare n. 28 del 18 ottobre 2019,le istruzioni per il versamento dei premi assicurativi sospesi nelle zone del sisma del 2016 e 2017 nell'Italia Centrale, con la nuova scadenza prorogata al 15 gennaio 2020 dal decreto legge 111 2019.
Ricordiamo che l'adempimento interessa le aziende dislocate nei comuni interessati e anche quelle assistite da professionisti operanti negli stessi comuni (indicati negli allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
Come in precedenza il pagamento potrà essere effettuato , anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza sanzioni né interessi versando la prima entro il 15 gennaio 2020 e le latre entro il giorno 15 di ogni mese successivo .
La circolare fornisce il modello da utilizzare per fruire del pagamento rateale, che va presentato via pec alla sede Inail competente
La rate non possono essere inferiori a 50 euro e il debito puo essere estinto in qualsiasi momento con un unico versamento di quanto ancora dovuto
Per chi avesse già in essere un piano di rateazione è necessario riadeguare il relativo piano di ammortamento sempre entro il 15 gennaio 2020 e le eventuali rate sospese devono essere saldate con la prima della nuova rateazione.
Il pagamento va effettuato con modello F24 indicando nella sezione "Altri enti previdenziali ed assicurativi" il numero di riferimento ed il codice di esposizione del periodo di sospensione che sono indicati nell'allegato 2 della circolare