Anche per l’anno 2020 viene estesa la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica. Inoltre, anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche vale anche per l'anno d'imposta 2020. Viceversa resta confermato l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuati da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al STS (prestazioni verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, professionisti, ecc.).
Si ricorda che già in precedenza l'Agenzia delle Entrate aveva specificato che nel caso di fatture cd. miste contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:
1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
- i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.
Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate, anche nella Circolare 14E/2019, l'unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI. La circolare 14/2019 affronta anche il caso dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche ma non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, come podologi, fisioterapisti, logopedisti. Anche per tali soggetti è in vigore l’esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Pertanto, anche tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
Inoltre, l'articolo 14 del decreto fiscale in commento prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo di registrazione mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
A decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti di cui al periodo precedente adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.