ISA si o ISA no? Continuano i dubbi in merito ai tanto contestati ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale entrati pienamente in vigore nonostante le proteste dei professionisti a causa del ritardo nel rilascio dei software.
Questa volta, il dubbio è sorto ad un imprenditore ittico che svolge due attività: una che rientra nel reddito agrario e una nel reddito d'impresa. L'interpellante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se è esonerato in toto dall'applicazione degli ISA in quanto in presenza di tipologie di reddito tra loro diverse (fondiario l'uno e d'impresa l'altro) ma rientranti nel medesimo studio ISA.
Nella Risposta 418 del 18 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati introdotti dall'articolo 9-bis del Dl 50/2017che al comma 6 prevede che gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente "b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del DPR 917/86di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici".
Nel caso di specie, l'attività A, il cui reddito è riconducibile a quello agrario (determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 32 del TUIR), non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo. Mentre si deve applicare il relativo ISA in merito all'attività il cui reddito è determinato ai sensi dell'articolo 55 del Tuir (reddito d'impresa).
Il testo dell'interpello è allegato a questo articolo.