Oggi lunedì 21 ottobre (il 20 cadeva di domenica) scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2019, ovvero nel periodo luglio-agosto-settembre 2019.
Si ricorda brevemente che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
Per approfondimenti si rimanda all'articolo Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica.
In generale, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (nella sezione Fatture e Corrispettivi - Consultazione).
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta Area riservata (Fatture e Corrispettivi - Consultazione):
- con addebito su conto Corrente bancario o postale (cliccando su Inoltra pagamento),
- oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate (prelevabile cliccando su Stampa F24, come da immagine) con modalità esclusivamente telematica (per gli enti pubblici, con modello F24-Ep).
Per le modalità si rimanda all'articolo Fattura elettronica 2019: come pagare l'imposta di bollo.
Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 2522 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.
N.B. Nella Bozza del Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 aggiornato al 17 Ottobre, è previsto che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica, con modalità telematiche, al contribuente:
- l’ammontare dell’imposta da versare
- nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.