A decorrere dall’1 gennaio 2020 la soglia per l'utilizzo dei contanti scende a 2.000 euro, e a 1.000 euro dal 2022. Questa novità, contenuta nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 si inserisce nelle misure di contrasto all'evasione fiscale approvate dal Governo, e riassunte nell'articolo Lotta al contante 2020:le misure approvate a cui si rimanda per approfondimenti.
In particolare, la norma introduce le modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 volte a ridurre progressivamente dapprima a 2000 euro e successivamente a 1000 euro la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari
abilitati.
Attualmente, la norma vigente prevede il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro e in valuta estera per un valore complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Per effetto della novella e del nuovo limite, fissato dapprima a 2.000 euro con decorrenza 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 e poi a 1000 euro, a decorrere dal primo gennaio 2022, sarà quindi consentito il trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente inferiore a 2.000 e 1000 euro. Quindi il trasferimento massimo consentito in contanti euro 1.999,99 fino al 31 dicembre 2021, euro 999,99 a decorrere dal 1 gennaio 2022.
La medesima modifica è apportata, per ragioni di coerenza sistematica, alla soglia relativa alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambia valute.
Come indicato nella relazione illustrativa, la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo peraltro assistita da una regime transitorio capace di neutralizzare qualsiasi effetto a regime.