In data 2 settembre 2019 è stato sottoscritto, da ConfCommercio Roma e dai sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, un accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma cui si applicano le specificità per le attività stagionali previste dal dlgs 81 2015 , non modificate dal recente decreto dignita, in tema di durata dei contratti, rinnovi, diritto di precedenza ecc. .
Nell'accordo sono elencati i Comuni della provincia di Roma cui si applica la normativa su lavoro stagionale ovvero:
- Civitavecchia
- Prato del mare
- Santa Marinella
- Santa Severa
- Furbara
- Marina di Ladispoli
- Palo Laziale
- Marina di San Nicola
- Passoscuro
- Bocca di Leone
- Fregene
- Focene
- Campo Ascolano
- Marina di Ardea
- Pomezia
- Tor San Lorenzo
- Colle Romito
- Lavinio
- Anzio
- Nettuno
- Ciampino
- Ariccia
- Genzano
- Velletri
- Rocca di Papa
- Laiano
- Marino
- Grotta Ferrata
- Frascati
- Castelgandolfo
- Albano Laziale
- Nemi
- Tivoli
- Anguillara Sabazia
- Bracciano
- Trevignano Romano
- Manziana
- Lungolago
Inoltre vengono specificate i periodi nei quali si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine che sono :
> dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre e il 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività ubicate nel I e X Municipio e negli altri comuni della Provincia:
- musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive,
- parcheggi e autorimesse
- noleggio di veicoli a motore e non
- servizi di bus turistici
> dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:
- commerciali ubicate anche all’interno di centri commerciali o outlet
– dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:
- negozi di giocattoli
L’accordo si applica alle imprese associate a Confcommercio Roma e che applicano e rispettano integralmente sia la parte economica/normativa che la parte obbligatoria del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e che, infine, non utilizzano contratti di lavoro intermittente (“a chiamata”) nei periodi suindicati.