La proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi , a seguito degli eventi sismici nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 2016, e 2017, scade il 15 gennaio 2020, come comunicato dall'INPS nel messaggio n. 3721 del 15.10.2019 .
Entro la stessa data è possibile richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il contestuale versamento dell’importo della prima rata . Ma ci sono delle importanti novità.
Con un comunicato sul proprio sito l'Inps ricorda che chi avesse già inviato la domanda di rateizzazione in precedenza è tenuto a inviarla nuovamente nei termini indicati, in ragione delle nuove disposizioni normative (art. 8, comma 2, decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156) che hanno confermato il termine del 15 gennaio 2020, e hanno anche ridotto l'onere contributivo al 40% del dovuto .
La riduzione dell’onere contributivo in favore delle imprese e dei professionisti è subordinata, però, "al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis e, limitatamente alla misura eccedente, alla previa dimostrazione, sulla base di apposita certificazione, del danno subito come conseguenza diretta del sisma."
Nel messaggio 78 del 13.1.2020 vengono fornite le istruzioni operative per l' adempimento , che richiede la presentazione di una specifica domanda.
In particolare viene precisato che soltanto a seguito della registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché della predisposizione da parte dell’INPS del modulo telematico per l'istanza, sarà possibile la concessione degli aiuti individuali
Nel frattempo il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente, senza applicazione di sanzioni e interessi, con una delle seguenti modalità:
- pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro la data del 15 gennaio 2020;
- rateizzazione del debito fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
Per i soli datori di lavoro domestico il versamento dovrà essere effettuato nella misura del 40% in unica soluzione ovvero in misura rateale fino a 120 rate mensili.
Nella sospensione sono ricompresi anche i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto già in corso alla data dell’evento sismico.
Nel caso in cui la domanda di rateizzazione sia già stata presentata entro la scadenza del 15 ottobre 2019la stessa dovrà comunque essere riproposta entro il 15 gennaio 2020.
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.