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CESSIONE DEL CREDITO ECOBONUS: IMPOSSIBILE RETROCEDERE IL CREDITO

2 minuti, Redazione , 16/10/2019

Cessione del credito ecobonus: impossibile retrocedere il credito

Ecobonus: l'Agenzia delle Entrate nega la possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione

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"I soci ai quali la società che ha presentato interpello ha imputato per trasparenza la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica, non possono cedere alla stessa società la detrazione in quanto tale facoltà non è prevsita dalla norma. Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta, facoltà non prevista dalla norma." E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 415 del 15 ottobre 2019, allegato a questo articolo.

In particolare, la società istante, nel 2019 sosterrà delle spese per la riqualificazione energetica e maturerà il diritto alle detrazioni dell'ecobonus spettante in questi casi. La relativa detrazione  spettante alla società sarà imputata per trasparenza pro quota ai tre soci i quali, a loro volta, hanno intenzione di effettuare la cessione del credito (corrispondente alla detrazione) alla società istante da loro partecipata, poiché hanno una limitata capienza IRPEF. La società ha quindi chiesto all'Agenzia delle Entrate se è possibile effettuare questa operazione.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la legge di Bilancio 2017 ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità,  i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70% o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La legge di Bilancio 2018 ha esteso dal 1° gennaio 2018, lacompreso anche gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

In particolare, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, è stato chiarito che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel "rapporto che ha dato origine alla detrazione", ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Date queste premesse normative, è stata data la risposta negativa all'interpello.

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Allegato

Risposta interpello 415 del 15.10.2019

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

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