Rappresenta una sopravvenienza passiva il mancato conseguimento di proventi contabilizzati per errore? In particolare, nell Risposta all'interpello 407 del 10.10.2019 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema della società ALFAche ha contabilizzato i plusvalori relativi ad attività finanziarie sulla base di report poi rivelatisi contraffatti. Dalla vera documentazione bancaria ricevuta è emerso che tanto i proventi quanto le attività finanziarie che erano state acquistate mediante l'utilizzo - e sul presupposto dell'esistenza - di detti proventi "erano in realtà inesistenti", con conseguenze rilevanti sul bilancio relativo all'esercizio 2018 - "trattate ottemperando alle regole previste dal Principio Contabile OIC 29 per la correzione degli errori" - che hanno comportato "l'azzeramento del valore delle Altre Attività Finanziarie utilizzando in contropartita una riduzione della Riserva di utili portati a nuovo".
L'interpellante ha chiesto se "gli effetti della correzione degli errori emersi nel corso del 2018, e contenuti nel bilancio 2018, possano essere considerati ai fini del calcolo della base imponibile relativa al periodo di imposta 2018".
Nel rispondere positivamente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Principio Contabile OIC 29 per la correzione degli errori prevede che: "La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo".
Dal punto di vista fiscale, alla luce del combinato disposto di cui ai menzionati articoli 101, comma 4, e 109, commi 1 e 4, secondo periodo, del TUIR fino a concorrenza dei proventi inesistenti che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, la società istante possa effettuare una simmetrica variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2018 in cui è divenuta certa l'inesistenza dei proventi contabilizzati.
Il documento di prassi termina chiarendo che le somme che l'istante dovesse ricevere a titolo di risarcimento del danno costituiranno simmetricamente sopravvenienze attive imponibili.