La demolizione di edifici esistenti e la consegunete ricostruzione di un numero maggiore di edifici può beneficiare della detrazione sismabonus? E' questo il quesito a cui l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva nella Risposta all'interpello 409 del 10 ottobre 2019, e allegato a questo articolo.
L'amministrazione ha chiarito che la disposizione normativa del "sisma bonus" prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".
Rientra, quindi, nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell'edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione; di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Nell'interpello però l'Agenzia delle Entrate evidenzia un altro aspetto a cui prestare attenzione. Nel quesito l'interpellante ha chiesto se rileva al fine della fruizione del sismabonu il fatto che la data del permesso di costruire che sia anteriore all'entrata in vigore del Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019) che ha modificato la norma della detrazione per la ricostruzione in chiave antisismica degli edifici. Anche in questo caso la risposta delle Entrate è stata positivi, e quindi dato che la data di avvio delle
procedure autorizzatorie è antecedente al 1° gennaio 2017, gli acquirenti degli immobili ceduti dall'istante non possano beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 per ogni unità immobiliare del nuovo fabbricato in quanto precedente rispetto al Decreto Crescita.