L’INAIL, con la Circolare n. 9 del 26 marzo 2020, ha pubblicato i valori della rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico liquidati dal 1° luglio 2019.
La rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale relativi ad eventi lesivi verificatisi dal 1° gennaio 2019 ed è pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi alconsumo delle famiglie di operai e impiegati pari all’1,10% intervenuta tra il 2017 e il2018.
a rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019.
In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2019, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018. I predetti importi sono stati corrisposti con il rateo di rendita del mese di marzo 2020.
In merito agli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2019.
INAIL aveva pubblicato lo scorso 11 ottobre la circolare n. 27 con la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” approvata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 451 per il triennio 2019-2021,.
La tabella per gli indennizzi in capitale si basa anche su:
- decreto ministeriale 22 novembre 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti e
- legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione delle Tariffe dell’Istituto e i miglioramenti delle prestazioni.
La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e cioè, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.
Ma ATTENZIONE :
- in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella.
- Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.