E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 11.10.2019 il decreto ministeriale con cui viene istituito presso l'Inps il «Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali» riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 ..
Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'Inps. Gli oneri di amministrazione saranno vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta dalle aziende stesse . Per gli assegni straordinari le ziende esodanti, provvederanno a versare i relativi oneri in forma separata all'Istituto
Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.
Il Fondo provvederà alla:
a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le causali previste dal titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, ovvero situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato;
b) integrazione salariale straordinaria: per riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attivita' dell'impresa o di un ramo di essa; contratti di solidarieta'.
Da notare che :
- per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'assegno ordinario trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del contratto;
- L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di integrazione salariale,anche in relazione ai massimali.
- L'assegno ordinario e' corrisposto per un periodo non superiore a tredici settimane in un biennio mobile.
b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di
programmi di incentivi all'esodo;
d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero.