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FONDO BILATERALE PER AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI

3 minuti, Redazione , 15/10/2019

Fondo bilaterale per aziende dei servizi ambientali

Istituto presso l'INPS con decreto ministeriale il Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali»

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 E' stato pubblicato nella  Gazzetta ufficiale del 11.10.2019 il decreto ministeriale con cui viene  istituito presso l'Inps il «Fondo bilaterale di  solidarieta' per il sostegno del reddito del personale  del  settore  dei  servizi  ambientali»  riservato  ai  datori  di   lavoro   esercenti   servizi ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano  nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo n. 148 del  2015 ..

L'istituzione era stata prevista dall'accordo sindacale stipulato in  data  19  luglio  2018  tra   Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP  CGIL,  FIT CISL, Uiltrasporti UIL, Fiadel,  ai  sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e interessa le aziende che  occupano mediamente piu' di cinque dipendenti. 

Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione  dell'Inps. Gli oneri di amministrazione   saranno vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta  dalle aziende stesse . Per  gli assegni straordinari le ziende esodanti, provvederanno a versare i relativi oneri in forma separata  all'Istituto

  Beneficiari  degli  interventi  del  Fondo  sono  i  lavoratori  dipendenti  dei  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente   piu'  di cinque dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi  gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed  esclusi i dirigenti.

Il  Fondo provvederà  alla:

    a)  erogazione  di  assegni  ordinari  a  favore  dei  lavoratori  interessati da riduzioni  dell'orario  di  lavoro  o  da  sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa  per  le  causali  previste  dal titolo I del decreto legislativo  n.  148  del  2015  in  materia  di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, ovvero situazioni aziendali dovute a eventi  transitori  e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse  le  intemperie stagionali;  situazioni  temporanee  di  mercato;  

b)   integrazione salariale straordinaria: per  riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attivita' dell'impresa o di  un ramo di essa; contratti di solidarieta'.
Da notare che :

  • per i lavoratori con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato  l'assegno ordinario trova applicazione per  il periodo massimo di durata residua del contratto;  
  • L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di  integrazione salariale,anche in relazione ai massimali.
  • L'assegno ordinario e' corrisposto per un periodo non  superiore a tredici settimane in un biennio mobile.     

    b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto  alla  Nuova  assicurazione  sociale  per  l'impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste  dalla  legge  in  caso  di  cessazione del rapporto di lavoro;
    c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al  reddito  su richiesta  del  datore  di  lavoro  a  favore  di  lavoratori  che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o anticipato  nei  successivi sessanta  mesi,  a  seguito  di   accordi sindacali  aziendali  che  tali  assegni  prevedano  nell'ambito   di
programmi di incentivi all'esodo;
    d) alla  stipula  di  apposite  convenzioni  anche  con  i  fondi  interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o  riqualificazione  professionale,  anche  con riguardo al personale eventualmente in esubero.


  

Allegato

DM 9.8.2019 Fondo solidarietà servizi ambientali

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