La Fondazione studi consulenti del lavoro, con un approfondimento pubblicato il 10 ottobre 2019, fornisce il proprio parere su alcuni dubbi interpretativi in materia di maggiorazione (0,5%) del contributo addizionale NASpI, introdotto dal Decreto dignità 4 2019 sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, e delle somministrazioni a termine. Si ricorda che il versamento degli arretrati della addizionale fin dal momento della istituzione (14 luglio 2019) è atteso con il flusso Uniemens relativo ad ottobre 2019, quindi entro il prossimo 16 novembre 2019 .
Il documento della Fondazione si sofferma sull’ambito di applicazione del nuovo contributo addizionale maggiorato, e afferma che :
- la maggiorazione che non si applica alla fattispecie del contratto intermittente a tempo determinato. Il documento afferma infatti che " il contratto intermittente è fattispecie contrattuale speciale autonoma che non può essere ricondotta nel contratto a tempo determinato, rispetto al quale mantiene una completa indipendenza normativa. Negli art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, infatti, viene declinata la possibilità che il lavoro a chiamata possa essere “anche a tempo determinato”, senza alcun rimando alla regolamentazione propria del contratto a tempo determinato; Inoltre il concetto di rinnovo proprio del contratto intermittente mantiene una natura giuridica del tutto differente".
- in caso di alternanza tra un rapporto di lavoro in somministrazione e un contratto a termine tra gli stessi datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di uguali mansioni, la maggiorazione si applica che a ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato.
Le istruzioni per il calcolo, il versamento e le modalità di comunicazione del contributo addizionale NASPI maggiorato sui rinnovi , sono state fornite dall'INPS con la circolare 121 del 6 settembre 2019.