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CARTE CARBURANTE E CONTRATTO DI NETTING: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 15/10/2019

Carte carburante e contratto di netting: chiarimenti delle Entrate

Rifornimento con la carta aziendale senza obbligo di invio telematico. A dirlo l'Agenzia delle Entrate

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Nella Risposta all'interpello 412/2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito agli adempimenti da rispettare nel caso delle carte carburanti. In particolare, la società interpellante, fornisce ai propri clienti soggetti passivi d'imposta apposite "carte aziendali" da utilizzare per il rifornimento di carburante  in un operazione di netting e sta pensando di fornirle anche ai propri dipendenti. L'operazione sarebbe certificata in questo modo: 

  • i rifornimenti effettuati ai dipendenti attraverso l'utilizzo della "carta aziendale" sarebbero annotati dai gestori degli impianti nel registro dei corrispettivi e documentati con fattura nei confronti dell'istante;
  • i corrispettivi delle somministrazioni dall'istante ai dipendenti titolari della "carta aziendale" sarebbero annotati in un suo apposito registro dei corrispettivi in modo da garantire la corretta liquidazione dell'imposta nel mese di effettuazione dell'operazione corrispondente a quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo trattandosi di somministrazione di beni.

In generale, la procedura di "netting" consiste nella somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite "carte aziendali", e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l'operazione effettuata nei confronti del cliente». La pratica commerciale conosce molteplici varianti di questo contratto.

In merito alle corrette modalità di documentazione delle cessioni di carburante risulta opportuno distinguere tra:

  • il rapporto gestore/istante: coinvolgendo due soggetti passivi d'imposta, ricade negli obblighi generali di fatturazione.
  • il rapporto istante/dipendenti: coinvolgendo consumatori è più complicato. In questo caso:
    • fino al 31 dicembre 2019, solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l'obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione  viene meno.
    • dal 1° gennaio 2020, fermi gli obblighi in capo agli esercenti degli impianti ad alta automazione, laddove siano effettuate in locali aperti al pubblico memorizzazione ed invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione.

Da evidenziare che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria recando con sé l'effetto di far venir meno gli obblighi di registrazione. 

Nel caso oggetto di interpello, l'istante che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l'annotazione nel relativo registro IVA, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi.

 

Allegato

Risposta interpello 412 del 11.10.2019

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