HOME

/

CONTABILITÀ

/

SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO

/

ACQUISTO DI CABINE BALNEARI IN LEGNO: POSSIBILE FRUIRE DEL SUPER AMMORTAMENTO

3 minuti, Redazione , 11/10/2019

Acquisto di cabine balneari in legno: possibile fruire del super ammortamento

Le cabine balneari se non sono considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare possono fruire del super ammortamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Super ammortamento anche per le cabine degli stabilimenti balneari, purché presentino le seguenti caratteristiche:

  • devono essere rimovibili (nel caso in esame vengono rimosse al termine di ogni stagione balneare);
  • non sono considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare (conseguenza del punto di cui sopra);
  • sono strumentali all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad un interpello del 9 ottobre 2019 n. 404, che conferma la possibilità per il costo di acquisto delle cabine in legno di essere agevolato ai fini del superammortamento del 130%, previsto, per l’anno 2018, dalla legge 205/2017.

La società istante ha riferito di aver sostenuto, nel corso del 2018, un investimento destinato all'acquisto di cabine, al fine di rimodernare il proprio stabilimento balneare, precisando che, tali beni erano rappresentati da cabine balneari in legno costituite con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione, con ferramenta di montaggio inox e serratura porta con chiave e che, al termine di ogni stagione balneare, vengono rimossi, avendo la società una licenza di attività stagionale.

La società stessa ha documentato anche il fatto che tali cabine balneari non sono annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni" in quanto non considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare, circostanza questa su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria, e per questo motivo secondo l'istante può fruire, in relazione al relativo ammortamento, dell'agevolazione cd. super ammortamento introdotta dall'articolo 1,commi da 29 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti).

Ripercorrendo la normativa relativa alla disciplina del super ammortamento, l'Agenzia ha ricordato che la Legge di stabilità 2016 aveva introdotto la disciplina del c.d. "super ammortamento", consistente nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo diacquisizione del 40 per cento, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (circolare n. 23/E del 26 maggio 2016).

Successivamente è stata disposta l'estensione dell'ambito temporale di applicazione del regime agevolativo, con alcune modifiche, infatti il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto la maggiorazione del 30 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2019.

I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione. Presupposto che risulta soddisfatto in considerazione della natura dei beni di cui si tratta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 del TUIR.

Inoltre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016, che esclude dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti "in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge".

Quanto alla rilevanza del coefficiente di ammortamento si osserva, che in considerazione del tenore letterale del comma 93 citato, per stabilire se un bene sia escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione, si deve fare riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Nel caso in esame, si ritiene di poter identificare il coefficiente fiscale teoricamente applicabile ai nuovi beni con quello previsto nel Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 4a della tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 - Stabilimenti balneari marini, che fissa le percentuali di ammortamento del 6% per gli stabilimenti in muratura e del 20% per gli stabilimenti in legno.

Potrebbe interessarti il Pacchetto Industria 4.0 - Pacchetto excel + eBook + Video composto da 4 fogli excel per la determinazione delle agevolazioni per le imprese previste nel Piano Industria 4.0 + 2 eBook sulla Nuova Sabatini + Videoconferenza

Per aggiornamenti segui il Dossier Super Ammortamento e Iper ammortamento 2019

Allegato

Risposta Agenzia delle Entrate del 09.10.2019 n. 404

Tag: SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO · 09/11/2022 Iperammortamento: l'interconnessione tardiva dei beni

Le Entrate con risposta a interpello chiariscono il requisito nella interconnessione aziendale dei beni in leasing per i quali si beneficia dell'iperammortamento

Iperammortamento: l'interconnessione tardiva dei beni

Le Entrate con risposta a interpello chiariscono il requisito nella interconnessione aziendale dei beni in leasing per i quali si beneficia dell'iperammortamento

Super-ammortamento: il bene eliminato non può usufruire delle quote non dedotte

L’eliminazione e la cessione del cespite compromettono il beneficio fiscale, per le quote non dedotte, a differenza del furto del bene

La sospensione degli ammortamenti: indicazione nella dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi 2022: guida alla compilazione nel caso di sospensione degli ammortamenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.