"I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell'Irap. Inoltre, in linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti. La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati". E' questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 390 del 7 ottobre 2019.
Il caso oggetto di interpello, parte della società ALFA che svolge attività di elaborazione dati contabili e consulenza aziendale/fiscale alle imprese,
- fino alla data del 30 ottobre 2016 l'attività era svolta in un immobile, detenuto a titolo di locazione rientrante nell'area denominata "cratere sismico" che ha subito danni strutturali tali da comportare l'inagibilità dello stesso certificata da ordinanza sindacale.
- dal 1° ottobre la società è stata delocalizzata in un locale più sicuro.
La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate, se i costi che ha sostenuto e dovrà sostenere per la delocalizzazione della propria attività (es. canone di locazione, impianti idraulici/elettrici, ripristino e acquisto nuova attrezzatura), siano interamente deducibili dal reddito d'impresa in base al principio della competenza economica e se il contributo di delocalizzazione che verrà erogato a copertura di tali costi sia non imponibile ai fini delle imposte dirette. Da qui la risposta positiva dell'amministrazione finanziaria ad entrambe le domande.