Nel Consiglio dei Ministri n.7 del 3 ottobre 2019 è stato approvato all'esame definitivo il testo della nuova normativa antiriciclaggio. Il decreto legislativo introduce modifiche ed integrazioni ai precedenti decreti relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e prevede l'attuazione di quanto previsto nella V Direttiva comunitaria. In particolare, come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo, il testo mira a:
- puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo anche le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi, come per esempio le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto dal 20 giugno 2020 di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- fornire indicazioni sulle PEP le persone politicamente esposte che sono soggette a maggiori controlli. In particolare con titolarità congiunta si intendono i soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami;
- previsione di particolari obblighi per coloro che commerciano in cose antiche e opere d'arte, se l'attività è effettuata in porti franchi;
- apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Si ricorda che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in circostanze eccezionali può essere escluso in tutto o in parte, come nell'ipotesi in cui si esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.