Pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 84 del 4 ottobre 2019, le modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria per il contrasto della contraffazione.
In generale infatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. Inoltre, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, della sanzione irrogata dalla polizia comunale, è stato istituito il codice tributo:
- “3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35”.
Si ricorda che in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella “Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando:
- nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” (alfanumerico fino a 18 caratteri), gli estremi dell’atto di irrogazione della sanzione;
- nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune a cui appartiene l’organo di polizia comunale;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione.
Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.
Attenzione va prestata la fatto che qualora la sanzione amministrativa sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3021”, istituito con la risoluzionen. 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione “ERARIO” del modello, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stata constatata la violazione.
Si precisa che, ai fini del versamento della sanzione in argomento, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.