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PREMI DI RISULTATO: NUOVO SGRAVIO SUL 2013

3 minuti, Redazione , 10/10/2019

Premi di risultato: nuovo sgravio sul 2013

Ricalcolo per lo sgravio contributivo sui premi di risultato corrisposti nel 2013 concordati in contratti di II livello. Istruzioni nel Messaggio INPS n. 3634 2019

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Nel Messaggio n. 3634 2019 l'INPS ha comunicato un nuovo tetto massimo per la decontribuzione dei premi di risultato 2013  previsti da accordi collettivi di secondo livello ( sia aziendale che territoriale)  I datori di lavoro potranno recuperare la maggiorazione entro il 16 gennaio 2020.

  Si tratta di una previsione del decreto 14 febbraio 2014, che aveva determinato il tetto massimo di fruizione dello sgravio nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori  (cfr. la circolare n. 78/2014 e i messaggi n. 5887/2014 e n. 7978/2014). I decreto interministeriale prevede che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto possa essere rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi  .  Le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite all 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%.

Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio  per il 2013 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo.

Le percentuali aggiuntive potranno essere fruite  interamente solo  in presenza di premi il cui ammontare complessivo sia pari o superiore al 2,47%,  mentre se l’erogazione oggetto di sgravio è stata  inferiore  i datori di lavoro  recupereranno la sola quota effettivamente spettante.

ESEMPIO 

  • retribuzione annua del lavoratore € 40.000,00 (comprensivi del premio);
  • premio corrisposto € 944,00 (pari al 2,36% della retribuzione);
  • tetto dell’erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 40.000,00 x 2,25% = € 900,00;
  • tetto al 2,47% = € 988,00;
  • percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione.

Il messaggio precisa anche che  la concreta fruizione dell’incentivo rimane, subordinata al rispetto delle condizioni previste  dalla legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva, e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

ISTRUZIONI OPERATIVE SGRAVIO AGGIUNTIVO 

  1. Per quanto riguarda i  Datori di lavoro non agricoli ed ex Enpals alle posizioni contributive sarà automaticamente assegnato il codice di autorizzazione “9D”. I codici causale e le matricole per ex Enpals non variano (messaggio n. 7978/2014 e circolare n. 154/2014.).
  2. I datori di lavoro agricoli potranno recuperare, tramite compensazione sui contributi dovuti, l’ulteriore percentuale di sgravio . Il messaggio  rinvia alle disposizioni della circolare n. 111 del 14/10/2009 e  messaggio n. 21389 del 17/08/2010, utilizzando la procedura “Movimenti contabili” di cui al messaggio n. 1243 del 27/03/2019. La richiesta di sgravio per l’ulteriore quota di incentivo spettante per l’anno 2013 deve essere effettuata utilizzando il modulo “SC94” .
  3. I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, già ammessi allo sgravio per l’anno 2013, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, dovranno compilare  il flusso UniEmens-ListaPosPA utilizzando l’elemento <E0_PeriodoNelMese> per i dipendenti in servizio ovvero l’elemento <V1_PeriodoPrecedente> Causale 1 per i dipendenti cessati, mediante l’indicazione del contributo da recuperare nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi, valorizzando l’anno di corresponsione degli importi oggetto dello sgravio in <AnnoRif> e il Codice Recupero con il valore 2 (legge n. 247/2007).

Per tutte le Gestioni l'INPS ricorda che all’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del  messaggio, ovvero entro il 16 gennaio 2020, scadenza dei flussi di compentenza di dicembre 2019  .

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