Ieri 3 ottobre, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame definitivo, il decreto correttivo e di attuazione della V Direttiva antiriciclaggio.
Lo schema di decreto approvato A.G. n. 95 recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (95).
Sono diverse e importanti le modifiche e integrazioni apportate al Dlgs 231/07, che riguardano professionisti e intermediari finanziari e vanno dall’individuazione del titolare effettivo, al trattamento delle valute virtuali e criptovalute, alle succursali estere, fino ai poteri del Comitato di sicurezza finanziaria, delle autorità di vigilanza, per finire con i poteri investigativi della Guardia di finanza e alla cooperazione internazionali delle Fiu (le unità di informazione finanziaria).
Come precisato nel comunicato del Consiglio dei Ministri, il testo mira, tra l’altro, a:
- puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.