Nel Messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019 l'INPS comunica le modalità per effettuare l'integrazione delle dichiarazioni di responsabilità dei beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che hanno presentato domanda prima della conversione in legge del decreto 4 2019 nel corso del mese di marzo 2019.
Con la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, infatti sono state apportate modifiche ai requisiti richiesti per il diritto al beneficio. Sono state infatti aggiunte le seguenti previsioni:
- assenza di sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo,
- assenza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 4/2019.
(Qui l'elenco dei requisiti aggiornati )
Per coloro che hanno presentato la domanda di Reddito o pensione di cittadinanza a partire dal 6 marzo 2019 utilizzando il modello allegato alla circolare n. 43 del 20 marzo 2019, poi modificato in data 2 aprile 2019 era stato previsto un periodo transitorio in cui il beneficio poteva essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei nuovi requisiti"
Pertanto, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, sono valide e danno diritto al pagamento fino alla mensilità di settembre 2019.
A decorrere da ottobre 2019, per continuare a percepire il reddito di cittadinanza è necessario quindi dimostrare di avere i requisiti sopracitati, integrando le dichiarazioni già rese con una ulteriore autocertificazione e una nuova firma della domanda .
A partire dal 4 ottobre è possibile collegarsi al seguente link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione per effettuare, in maniera semplificata, le operazioni di aggiornamento. L'Istituto descrive i passaggi necessari nel messaggio e in allegato mette a disposizione la pagina che appare a video quando si effettua l'operazione.
In alternativa . è possibile effettuare l'autocertificazione recandosi presso uno sportello INPS o presso gli intermediari .