Il Tar Lazio boccia il ricorso contro il bando del minsitero dell'Economia e delle finanze che cercava consulenze specialistiche a titolo gratuito. L'incarico professionale puo essere svolto anche senza compenso, a certe condizioni. Cosi afferma la sentenza 11411 dell'11 settembre 2019 , resa nota il 30 .9.2019.
La pronuncia si riferisce a un avviso del ministero dell’Economia dello scorso febbraio in cui si ricercavano professionisti altamente qualificati disposti a dare consulenze di contenuto specialistico a titolo gratuito. Quale requisito di ammissione, veniva richiesta specificamente “consolidata e qualificata esperienza accademica e/o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell’economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari; lingua inglese fluente”.
Era previsto un rapporto di lavoro biennale ma con possibilità di recesso con preavviso di 30 giorni da parte del professionista "fermo restando l’obbligo, per lo stesso, di portare a termine un eventuale studio che avesse iniziato".
Nel ricorso presentato da due avvocati tra i motivi di censura si affermava che:
"L’oggetto dell’avviso sarebbe una prestazione lavorativa di natura professionale. La stipula di un contratto scritto, la durata prolungata e predeterminata, l’obbligo del preavviso di 30 giorni in caso di rescissione, e ancor di più “l’obbligo del consulente di concludere la propria attività su eventuali questioni in corso” sarebbero tutti elementi che concorrono ad affermare che la consulenza in parola sia appunto, come dice la parola stessa, una “consulenza”, ossia una prestazione professionale. Essendo prevalente il “carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta”, anziché quello imprenditoriale, l’incarico al professionista esterno sarebbe riconducibile al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.) Dall’esame degli atti si dedurrebbe inoltre che il Ministero intimato intende conferire un incarico individuale ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 165/2001.
In tal senso deporrebbero, oltre alla natura della prestazione ed ai requisiti richiesti, che ricalcano quelli della norma citata, anche la pubblicazione nella Sezione Concorsi del sito web, la previsione di un incarico biennale non rinnovabile, la specificazione che la competenza “non è rinvenibile nella struttura”, la predeterminazione di “durata, oggetto e compenso della collaborazione”. Essa costituirebbe certamente una prestazione lavorativa resa in un rapporto di lavoro autonomo di natura professionale. Ciò comporterebbe che al rapporto di specie si applicheranno certamente l’art. 36 Cost. e la nuova disciplina dell’equo compenso, che escludono in radice la possibilità di stipulare un contratto professionale a titolo gratuito tra professionista e Pubblica Amministrazione."
Il TAR Lazio ha dato però parere negativo al ricorso per i seguenti motivi :
- l’avviso aveva ad oggetto una consulenza eventuale e occasionale non qualificabile come come contratto di lavoro autonomo. Anche per la possibilità di recesso in qualsiasi momento, non risultavano infatti applicabili le previsioni dell’articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 mentre il preavviso obbligatorio rispondeva giustamente a esigenze organizzative dell'amministrazione ;
- il rapporto non puo essere considerato appalto di servizi professionali in quanto non prevedeva una selezione con graduatoria finale e non erano previsti esattamente il numero di incarichi il loro oggetto La genericità denunciata nel ricorso infatti "non costituisce un vizio dell’avviso ma un elemento che lo caratterizza, in forza del quale anzi esso è assolutamente legittimo";
- l'ordinamento normativo statale e neppure il codice deontologico professionale non prevedono divieti in tal senso;
- la disciplina dell'equo compenso non è applicabile perche " come precisato con il comunicato stampa che ha fornito i dovuti chiarimenti in ordine alla sua portata, all’esito della valutazione dei curricula obbligatoriamente inviati dai suindicati professionisti, non s’instaura alcun rapporto di lavoro né è prevista la fornitura di un servizio professionale".
Nell'affermare la legittimità del carattere gratuito della consulenza il TAR riconosce anche che i professionisti in casi come questi possono trarre vantaggi in termini di arricchimento professionale e studio di materie specialistiche, nonché "quale possibilità di far valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vitae".
In un caso simile invece il TAR Campania affermato nella ordinanza n. 1541 2018 che la P.A. non può richiedere prestazioni gratuite ai professionisti ed è illegittimo il bando che prevede prestazioni professionali a titolo gratuito .