Nell'ordinanza n. 23296 del 18 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui “la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme e che sia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli e pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o transazione alla condizione che risulti accertato che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamene determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi“.
Nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. delle imprese commerciali, in luogo del 4° livello riconosciutogli, e il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario Il Tribunale di Genova respinse le domande. La Corte di appello di Genova, ha ridimensionato la somma dovuta ma ha anche ritenuto che nessun rilievo poteva essere attribuito alla lettera di quietanza firmata dal lavoratore, che attribuiva all'indennità di trasferta valore di compenso onnicomprensivo dello straordinario, trattandosi di disposizione intervenuta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ad avviso del datore di lavoro con la firma il lavoratore avrebbe rinunciato al compenso dello straordinario. Ma il ricorso della SPA è rigettato dalla sentenza di appello afferma che " Nella dichiarazione liberatoria, per essere ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, è necessario che, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. Cass. 31/01/2011 n. 2146, 15/09/2015 n.18094 e 06/05/2015 n. 9120). Nel caso specifico invece era presente una semplice "formula di stile" generica e preconfezionata da cui non emergeva la conoscenza della effettiva rinuncia che si stava realizzando con la firma.
La conclusione della Cassazione è di conferma della sentenza di merito , che non riscontra elementi di censura in sede di legittimità.