Nella sentenza n. 24100 del 26 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che il limite del risarcimento, tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per il periodo tra la cessazione di un rapporto a tempo determinato e la sentenza di accertamento della nullità del termine, è applicabile in ogni caso di contratto di lavoro cui sia stato apposto un termine in maniera illegittima anche a prescindere dalla natura subordinata o parasubordinata .
Tale regime indennitario e la conseguente conversione del contratto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono applicabili anche al contratto co.co.co. a progetto illegittimo.
Il caso riguardava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato accertato dalla Corte di Appello di Roma , dal 19 settembre 2003 tra un cameramen, inquadrato con numerosi contratti di collaborazione a progetto , e una s.p.a., la quale era stata condannata all'immediata riammissione in servizio del lavoratore con inquadramento al livello D2 del CCNL di settore e al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive relative al periodo dal 19 settembre 2003 al 30 giugno 2009, da liquidare in separata sede e delle retribuzioni successivamente spettanti sino alla data della pronuncia,. La sentenza di primo grado aveva invece rigettato la domanda del lavoratore.
Al di là della formale instaurazione di 11 successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, a norma degli artt. 61 e 62 d.Ig. 276/2003, la Corte territoriale aveva infatti ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sugli essenziali elementi dell'eterodirezione dell'attività del lavoratore e della sua soggezione al potere disciplinare datoriale .
La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso. La corte pur confermando la conversione del rapporto in lavoro subordinato, accoglie il ricorso della società in particolare sulla base del quarto motivo che riguardava la non corretta liquidazione del danno risarcibile al lavoratore nel periodo intermedio (tra la cessazione della prestazione in fatto e la pronuncia della Corte d'appello) e afferma che esso non va valcolato sulla base delle retribuzioni maturate ma sulla base dell'indennità omnicomprensiva prevista dall'art. 32, quinto comma I. 183/2010. Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza di legittimità e va applicato in senso estensivo ad ogni contratto lavorativo a termine, convertito in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , se viene accertata la nullità del termine.
Nel rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, si afferma infatti il seguente principio di diritto "Il regime indennitario istituito dall'art. 32, quinto comma I. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in quanto fattispecie nella quale ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione".