A dirlo è una sentenza della Commisione tributaria Provinciale di Modena Sezione 1 n. 212/2019 del 14 maggio 2019 depositata il 15 luglio 2019.
L’Agenzia delle Entrate contestava e irrogava una sanzione di euro 146.050,89 per la mancata comunicazione di una dichiarazione di intenti, regolarmente registrata ma non inviata.
L’Agenzia delle entrate riteneva che l’emissione delle fatture con sospensione di IVA, ex art. 8, lett. c, DPR 633/72, fosse illegittima ed applicava la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta relativa alle fatture emesse, ex art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 746/83, come modificato dall'art. 1, comma 381, legge 311/04.
Il contribuente ricorreva eccependo l'eccessività della sanzione, comminata per una omissione solo formale, in quanto non c'èra stata evasione d'IVA, avendo solo dimenticato di inviare la dichiarazione di intenti; la violazione, per il contribuente, è da considerarsi formale, poiché non ha comportato alcuna perdita di gettito e il comportamento sarebbe punibile con l'applicazione di una sanzione fissa.
Argomentava il contribuente che l’ applicazione dei principi comunitari vietano di irrogare sanzioni sproporzionate rispetto la gravità dell'infrazione; la violazione dell'art 3 della legge 212/00; l'applicazione del favor rei (art.3, comma 2 e 3, D. Lgs 472/97), per l'intervenuta modifica dell'art. 7 D. Lgs 471/97.
La ricorrente nelle more del giudizio produce anche il versamento della sanzione prevista per la definizione agevolata delle violazioni formali anno 2014, ex art. 9, comma 1 - 8, DL 119/18 e chiede in subordine la cessazione della materia del contendere.
Costituendosi davanti alla Commissione l'Agenzia delle entrate ritiene corretto il proprio comportamento, poiché in buona sostanza aveva applicato la sanzione prevista, a prescindere dalla circostanza che il destinatario della fornitura avesse correttamente esercitato la facoltà di acquistare senza il pagamento dell'IVA e dunque anche in assenza di evasione di imposta.
In merito alla definizione agevolata per errori formali, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la controversia non rientra nell'ipotesi di violazione formale prevista dell'invocato art. 9 DL 119/18 e, quindi, si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
La commissione ritiene il ricorso fondato e pertanto lo accoglie per i motivi illustrati dal contribuente..…. “chi omette l'invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intenti, in presenza di regolari lettere ricevute dai clienti esportatori abituali, aventi i requisiti di legge, non può essere equiparato e sanzionato come colui che non applica l'IVA in assenza delle lettere stesse e dei relativi requisiti, per cui l'omesso invio dei dati contenuti nelle lettere d'intento costituisce una violazione meramente formale”
La Commissione prosegue che: “la violazione contestata possa rientrare tra le "violazioni formali" di cui all'art.6, comma 4 bis, D. Lgs 472/97 considerato che la ricorrente ha correttamente numerato ed annotato le dichiarazioni di intento, che nessuna contestazione è stata mossa dall'Amministrazione circa il possesso dei
requisiti di legge da parte dei clienti esportatori abituali, nessun pregiudizio è stato arrecato all'azione di controllo dell'Agenzia delle entrate, avendo la stessa a disposizione tutti i documenti necessari per esperire i controlli.
Le eccezioni espresse dalla ricorrente sono da accogliere anche nella considerazione che l'art. 3 della legge 212/00 prevede che le sanzioni non sono irrogate, quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.