I contribuenti che applicano il regime forfetario usufruiscono di notevoli semplificazioni ai fini Iva: non addebitano l’Iva sulle fatture emesse, non hanno l’obbligo di emissione di fatture elettroniche e non detraggono l’Iva sugli acquisti. Queste semplificazioni sono sicuramente vero fino al periodo d'imposta 2019 in quanto allo studio nella manovra 2020 c'è anche l'introduzione della fattura elettronica per gli aderenti a questo regime (si veda l'articolo Forfettario fino a 100.000 in pericolo e fattura elettronica per tutti).
Tornando agli adempimenti attualmente in vigore, quando i forfettari intrattengono rapporti con soggetti non residenti hanno alcuni obblighi, quali:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione - per espressa previsione contenuta nel comma 59 della legge 190/2014 - per quelle attività esonerate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 – cfr. risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009);
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa.
L'articolo 13 del collegato fiscale alla legge di bilancio 2019 (DL 119 del 23 ottobre 2018), modificando l'articolo 25 del decreto Iva, ha soppresso l'obbligo, in precedenza ivi presente, di “numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”.
Si evidenzia che, in seguito all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020 per chi ha volumi d’affari inferiori a 400.000 euro, le esenzioni indicate nel DM finanze 10 maggio 2019, riguardano specifiche attività indipendentemente dal regime contabile adottato. Pertanto, anche i contribuenti forfettari dovranno considerare tale adempimento dal prossimo anno.
Particolarità operazioni con soggetti non residenti | |
Tipologia operazione | Obblighi |
Fatture di acquisto e bollette doganali | Conservazione (la numerazione è facoltativa) |
Corrispettivi | Certificazione ed invio telematico |
Operazioni quali debitori di imposta | Integrazione delle fatture senza diritto alla detrazione dell’Iva |