HOME

/

FISCO

/

LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE

/

CONTRATTI A TERMINE: ADDIZIONALE PROROGATA AD OTTOBRE

2 minuti, Redazione , 25/09/2019

Contratti a termine: addizionale prorogata ad ottobre

Slitta di un mese il versamento relativo agli arretrati del contributo addizionale per i contratti a termine introdotto dal Decreto Dignità

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Inps ha pubblicato ieri il messaggio 3447 in cui comunica la proroga del termine di versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019. La scadenza era stata comunicata con la  circolare n. 121/2019, in cui erano state fornite  le istruzioni operative  per la comunicazione Uniemens e il versamento della  maggiorazione del contributo addizionale NASpI . La maggiorazione era stata prevista dal decreto 87 2018 sui rinnovi dei contratti a tempo determinato ma solo due settimane fa l'INPS ha fornito le istruzioni operative per il versamento degli arretrati  .

Ora l'istituto comunica che il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) ed agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019. Quindi i datori di lavoro possono provvedere a esporre  gli importi  sia nel flusso  di competenza settembre che o in quello di competenza ottobre 2019.

Si ricorda che la maggiorazione  della contribuzione è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile e si aggiunge progressivamente ad ogni rinnovo di contratto a termine stipulato dopo il 14 luglio 2018  come esemplificato dall'INPS nella circolare 121 2019:

" nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

contratto originario: 1,4%;
1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)."

La circolare ricorda inoltre i seguenti CASI DI ESCLUSIONE

  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
  • capprendisti;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda invece il LAVORO STAGIONALE  l'istituto precisa che

"per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – tale disposizione prevedeva anche l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni d più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.

Pertanto, nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018, è altresì dovuto l’aumento del contributo addizionale NASpI."

Ti potrebbe interessare l'e-book  Decreto Sostegni (eBook 2021)

Tag: LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LE RIFORME DEL GOVERNO CONTE · 01/10/2024 Contratto a tempo determinato 2024: tutte le regole

Regole ordinarie e ultime novità sul contratto a termine: durata massima, causali, stop and go, divieti di utilizzo, NASPI, obblighi di trasparenza

Contratto a tempo determinato 2024: tutte le regole

Regole ordinarie e ultime novità sul contratto a termine: durata massima, causali, stop and go, divieti di utilizzo, NASPI, obblighi di trasparenza

DL Semplificazioni: le novità su correzione degli errori di bilancio

Il criterio di derivazione rafforzata applicabile alla correzione degli errori di bilancio OIC 29 (probabilmente) dal periodo d'imposta in corso: le novità del DL Semplificazione

Contratto somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità

Riepilogo della normativa sul contratto di somministrazione di lavoro e novità del Decreto Dignità 2018 - La circolare ministeriale 17 2018

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.