Coloro che hanno presentato nei termini la domanda di adesione alla procedura di Saldo e stralcio sono in attesa dell'esito. In particolare, in caso di accoglimento del "Saldo e stralcio" la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente
- l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti,
- l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate
- l'importo di ciascuna rata
- i bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Diversamente, in caso di mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" con la quale, motiva il mancato accoglimento della domanda di adesione al "Saldo e stralcio". Laddove, nella stessa domanda siano ricompresi debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, nella stessa Comunicazione il contribuente sarà informato dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.