Devo anche pagare l'acconto per il prossimo anno? E' questa una delle domande a cui rispondono frequentemente i professionisti alle prese con le dichiarazioni dei redditi. Se la domanda è poi posta da un minimo o da un forfettario la risposta non è immediata. Infatti, per i soggetti che adottano il regime dei minimi o il regime forfetario, occorre operare le seguenti distinzioni:
- i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2018 e lo continuano nel 2019, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF;
- i soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2018 e lo continuano nel 2019, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF;
- i soggetti che hanno adottato nel 2018 il regime dei minimi, e nel 2019 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l’acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793”) e, dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2020 PF;
- i soggetti che hanno adottato nel 2018 il regime forfetario, e nel 2019 sono transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l’acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1790”) e, dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2020 PF;
- i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2018, e nel 2019 sono transitati nel regime forfetario, devono versare l'acconto 2019 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo “1793”), e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2020;
- i soggetti che nel 2019 hanno aderito al nuovo regime forfetario non sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2019, in quanto manca la base di riferimento.
Come sempre è facile confondersi nella giungla delle norme tributarie.
Si precisa infine che la proroga dei versamenti al 30 settembre prevista dal cd Decreto Crescita riguarda anche questa tipologia di contribuenti. Se infatti nei primi giorni di pubblicazione del 34/2019 convertito in legge, i principali dubbi riguardavano il perimetro soggettivo della proroga, con la Risoluzione 64/E l’Agenzia ha chiarito il loro coinvolgimento.