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CESSIONE BONUS EDILIZI: ATTENZIONE AGLI ANNI

1 minuto, Redazione , 23/09/2019

Cessione bonus edilizi: attenzione agli anni

Cessione sisma/ecobonus in 5 anni, ristrutturazione in 10 anni. Le indicazioni per non perdersi.

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In quanti anni è possibile usare il credito d'imposta riconosciuto ai fini del sisma bonus e dell'ecobonus? Nonostante la pubblicazione di guide e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate la risposta non è immediata in quanto la disciplina è piuttosto farraginosa. Ma andiamo con ordine.

L'art. 10 D.L. 34/2019 (decreto Crescita) ha distinto:

  1.  lo sconto da ecobonus (riqualificazione energetica: art. 14, c. 3.1 D.L. 63/2013): per gli interventi di efficienza energetica il soggetto avente diritto alla detrazione (ossia l'intestatario delle fatture dell'intervento) può optare, al posto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura, di pari ammontare della detrazione, che viene anticipato dal fornitore e da lui recuperato sotto forma di credito da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali. A sua volta il fornitore può cedere il credito ai propri fornitori (che non siano istituti di credito) sempre in 5 quote annuali. Poi il passaggio del credito si ferma: non sono possibili ulteriori cessioni;
  2. lo sconto da sismabonus (art. 16, c. 1-octies D.L. 63/2013): per gli interventi antisismici il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, al posto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura, con le stesse modalità di cui sopra quindi 5 quote annuali
  3. la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico (art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir): per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, il soggetto avente diritto alla detrazione può cedere il corrispondente credito ai fornitori che, a loro volta, possono ricederlo ai loro fornitori. Il recupero del credito per il fornitore cessionario avviene in 10 quote annuali.

Quindi riepilogando in effetti le due tempistiche differenti sono:

  • lo sconto in fattura per eco/sisma bonus e' sempre recuperabile in 5 anni; anche dall'eventuale cessionario del credito;
  • invece la cessione del credito  ristrutturazione/risparmio energetico e' recuperabile sempre in 10 anni.

Le associazioni di categoria del mondo edilizio hanno in più occasioni sottolineato il loro disappunto verso questo meccanismo che penalizza coloro che sono di dimensioni inferiori. Tra le proposte si è parlato di un rimborso diretto per il fornitore che accetta il credito o di un utilizzo istantaneo del credito senza suddivisione in 5 o 10 anni. Forse la Legge di bilancio 2020 chiuderà questa storia con un finale positivo.

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