"Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi. Ciò in quanto, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme." Continuano con questa indicazione i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul bonus ristrutturazioni nella risposta all'interpello 383 del 16 settembre 2019.
In particolare, l'istante aveva chiesto se sono detraibili gli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura) in quanto se in precedenza erano classificati come manutenzione straordinaria (quindi sicuramente detraibili) sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria dal D. Lgs 222/2016 e dal successivo DM 2.3.2018.
L’Agenzia delle Entrate nel rispondere ha ricordato che l'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) disciplina la detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico
dell’edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Si tratta, nello specifico,
- degli interventi di manutenzione straordinaria,
- di restauro e risanamento conservativo
- di ristrutturazione edilizia.
Per prima cosa, dato l’esplicito richiamo alle disposizione del citato art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, è necessario analizzare le varie definizioni ivi contenute al fine di specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento. In particolare, :
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, con finiture e materiali analoghi a quelliesistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente, come per esempio la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso;
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente, come per esempio sostituzione d iinfissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso.
Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione.