Siamo ormai pienamente entrati nell’era della fatturazione elettronica che, come noto, non ha reso la vita semplice e continua a creare spesso dubbi e perplessità. Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica, allegate al provvedimento del 30 aprile 2018, definiscono le regole tecniche che il file xml deve possedere; tali disposizioni sono in continuo aggiornamento, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in prossimità delle vacanze estive.
La versione 1.5 delle specifiche tecniche del 30 luglio 2019 contiene i seguenti nuovi controlli:
- il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313);
- la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324);
- la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326);
- nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323);
- che l’indirizzo PEC indicato nel campo “PECDestinatario” non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330).
Tali controlli, se riscontrati, comportano lo scarto della fornitura. In altri termini, il soggetto che ha emesso la fattura in formato elettronico deve ritrasmettere il file xml al Sistema di interscambio.
Attenzione va prestata al fatto che la fattura scartata si considera non emessa. Pertanto, è necessario correggere l’errore e provvedere all’emissione della fattura entro i cinque giorni successivi.