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CONTRATTAZIONE: NUOVI CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO

2 minuti, Redazione , 13/09/2019

Contrattazione: nuovi chiarimenti dell'Ispettorato

I limiti di applicazione dei contenuti dei CCNL delle organizzazioni non rappresentative nella circolare INL 9 2019 . focus versamenti alla cassa edile

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro  ha pubblicato una nuova  circolare ( n. 9 del 10 settembre 2019) sul tema della contrattazione e della rappresentatività ,con cui precisa meglio quanto già  espresso nella circolare n. 7 del 2019.

Si ricorda innazitutto che a norma dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006  la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro,  è sempre subordinata al rispetto  dei contratti  stipulati dalle organizzazioni sindacali  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come già precisato nella circoalre 7  cioò significa che i cntenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale  devono essere garantiti anche dalle aziende che utilizzano altri ccnl, per fruire delle agevolazioni  .

L’INL  precisa che  i CCNL non rappresentativi  non consentono di :

disciplinare, anche in termini derogatori, tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 dello stesso decreto;
integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
sottoscrivere i c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011);
costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.
 

Sempre in tema di rispetto  dei contratti collettivi e di benefici normativi  l'Ispettorato ricorda che:

  • nel settore edile, l’assenza dei versamenti alla Cassa Edile comporta una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006;
  • il “rispetto” dei contratti collettivi attiene anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali (v. ad es. Cass. sent. n. 530 del 15 gennaio 2003) e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.

Il contenuto minimo da rispettare  per i principali CCNL sarà individuato da un successivo provvedimento da parte dell’INL in cui si  riepilogheranno  le disposizioni e le clausole normative vincolanti.

Sembra di capire che l'ispettorato intenda  evidenziare la necessità sempre maggiore di un definitivo chiarimento di  cosa si debba intendere per rappresentatività e quale sia  quindi il valore da attribuire ai contratti collettivi, chiarimento che deve avvenire probabilmente a livello legislativo e non solo di circolare interpretativa.

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Allegato

Circolare INL 9 2019 CCNL

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