L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nuova circolare ( n. 9 del 10 settembre 2019) sul tema della contrattazione e della rappresentatività ,con cui precisa meglio quanto già espresso nella circolare n. 7 del 2019.
Si ricorda innazitutto che a norma dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, è sempre subordinata al rispetto dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come già precisato nella circoalre 7 cioò significa che i cntenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono essere garantiti anche dalle aziende che utilizzano altri ccnl, per fruire delle agevolazioni .
L’INL precisa che i CCNL non rappresentativi non consentono di :
disciplinare, anche in termini derogatori, tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 dello stesso decreto;
integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
sottoscrivere i c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011);
costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.
Sempre in tema di rispetto dei contratti collettivi e di benefici normativi l'Ispettorato ricorda che:
- nel settore edile, l’assenza dei versamenti alla Cassa Edile comporta una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006;
- il “rispetto” dei contratti collettivi attiene anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali (v. ad es. Cass. sent. n. 530 del 15 gennaio 2003) e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.
Il contenuto minimo da rispettare per i principali CCNL sarà individuato da un successivo provvedimento da parte dell’INL in cui si riepilogheranno le disposizioni e le clausole normative vincolanti.
Sembra di capire che l'ispettorato intenda evidenziare la necessità sempre maggiore di un definitivo chiarimento di cosa si debba intendere per rappresentatività e quale sia quindi il valore da attribuire ai contratti collettivi, chiarimento che deve avvenire probabilmente a livello legislativo e non solo di circolare interpretativa.