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CCNL, OBBLIGO DI ADESIONE PER APPLICARLI

2 minuti, Redazione , 12/09/2019

CCNL, obbligo di adesione per applicarli

Se non prova l'adesione all'associazione firmataria il datore di lavoro non puo applicare il relativo Contratto. La Cassazione reintegra un lavoratore licenziato sulla base del CCNL Confcommercio

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Il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto  va  reintegrato  se l'Azienda non  dimostra  di essere iscritta all'associazione firmataria  del CCNL  che afferma di applicare. Questo quanto confermato dalla Cassazione nell'ordinanza 22367 del 6 settembre 2019. Gli ermellini hanno infatti approvato  la decisione del giudice di appello che aveva ordinato la rentegra del lavoratore,  con applicazione di un ccnl piu coerente con l'oggetto sociale dell'Impresa  e che prevede un periodo di comporto molto maggiore.

Nello specifico il caso riguardava la  domanda proposta  da un lavoratore nei confronti di una  s.r.l.  che si occupa di distribuzione commerciale, che chiedeva l' illegittimità del licenziamento intimatogli  per superamento del periodo di comporto,  e la reintegra e risarcimento  sanciti dall'art.18 1egge 300/70 .

La Corte territoriale, pur essendo incontestata la durata della malattia nella misura di 237 giorni continuativi,  aveva confermato la decisione del  primo giudice il quale aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie il contratto collettivo del settore terziario Confcommercio, che prevedeva un periodo di comporto pari a 180 giorni,  e aveva recepito invece la proposta  del lavoratore  sulla  applicabilità del contratto collettivo Confail Confimea,  che prevede un  periodo di comporto di 365 giorni  (rendendo quindi illegittimo il licenziamento ).

La Corte di appello considerava infatti  che  la società non aveva dimostrato, come previsto dall'art. 5 legge 604/1966  (onere di allegare e provare i fatti costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso) la propria adesione alla Confcommercio e neppure a Federdistribuzione. A questo scopo non sono sufficienti né i riferimenti contenuti nella lettera di assunzione ne  nelle buste paga versate in atti; neppure il fatto che il CCNL confimea non fosse attivo all'epoca dell'assunzione del lavoratore è rilevante , perche il CCNl da prendere in considerazione  nella causa per licenziamento è quello attivo al momento del recesso. 

 Gli ermellini convalidano la decisione  di secondo grado  affermando  innanzitutto il principio   in base al quale i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (vedi Cass. 8/5/2009 n.10632).

La Corte  ricorda la sentenza (Cass. 3/8/2000 n.10213) in cui si afferma che se una delle parti fa  riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace "erga omnes",  sulla base del fatto che  a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di vaiutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore,  per accertare  accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se  sussiste  il vincolo  della contrattazione collettiva invocata . Ma neanche l'utilizzo degli istituti contrattuali del CCNL Confcommercio  nel calcolo delle buste paga  viene considerato  "comportamento concludente" in mancanza dell'adesione esplicita e della produzione in atti del  testo ufficiale del Contratto a cui fare riferimento . 

Allegato

Cassazione lavoro 22367 2019 (CCNL applicabile)

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