Pubblicata finalmente una seconda circolare di chiarimenti sugli ISA. La circolare n. 20/E/2019 allegata a questo articolo raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio.
Uno dei primi chiarimenti riguarda coloro con un punteggio compreso tra 6 e 7,99. L'amministrazione ha chiarito che tale voto non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di controllo in quanto ai fini del rischio di evasione l'Agenzia in sede di controllo si concentrerà su chi ha un livello di affidabilità minore o uguale a 6.
Con riguardo invece alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che
- i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito.
- Esclusi anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).
Attenzione poi è stata prestata al fatto che in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio Isa ma non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. In ogni caso, quando i i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti.
Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello Isa.
La Circolare 20/E/2019 sugli ISA è allegata a questo articolo.