Per la serie a volte ritornano, gli studi di settore saranno ancora usati dall'Agenzia delle Entrate in fase di accertamento. Come indicato dalla circolare 19/2019 dell'Agenzia delle Entrate le attività di controllo dovranno essere mirate a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, concentrando l’attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale. In particolare, le strutture operative faranno ricorso alla modalità istruttoria delle indagine finanziaria in relazione a specifiche tipologie soggettive a più elevato rischio evasione. Particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti di quei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile.
In tutti questi casi, allo scopo di garantire trasparenza e incentivare la compliance dichiarativa, gli Uffici indicheranno nella motivazione degli atti, d’istruttoria che la selezione è avvenuta anche in base alle discrepanze risultanti dall’applicazione degli studi di settore.
Inoltre, tutte le strutture coinvolte dedicheranno particolare attenzione e maggiori risorse nell’attività di controllo sul corretto adempimento dichiarativo circa i redditi di fonte estera in base ai flussi informativi spontanei ed automatici provenienti dai Paesi UE o aderenti all’OCSE.
Nell’ambito delle attività di selezione ai fini del controllo, in via prioritaria, dovranno essere individuate le posizioni dei soggetti che non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della comunicazione. Al riguardo si evidenzia l’importanza strategica di effettuare un numero congruo di controlli su tali soggetti al fine di consolidare la percezione da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono che la mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo.
A tal fine, i soggetti che per l’anno d’imposta 2014 non hanno giustificato le anomalie riscontrate o non hanno corretto gli errori commessi sono confluiti nei seguenti applicativi per l’accertamento:
- GIARA per l’emissione di accertamenti parziali automatizzati relativamente ai criteri di rischio: redditi dei fabbricati, redditi di lavoro dipendente e assimilati, assegni periodici corrisposti al coniuge, redditi diversi e redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale
- ICONA WEB, tramite l’applicativo AUReS, per l’emissione di accertamenti parziali con riguardo soprattutto ai criteri: redditi di lavoro autonomo abituale e professionale imponibili a tassazione ordinaria;
- redditi di capitale e redditi di partecipazione.