L'INPS ha emanato (con ritardo record di quasi 14 mesi) con la circolare 121 del 6 settembre 2019 , le istruzioni operative per l'applicazione della norma sulla limitazione dei contratti a tempo determinato introdotta dal Decreto dignita del 2018 ( decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” convertito il legge con modificazioni L.96 2018). La maggiorazione va versata a partire dal periodo di paga di settembre 2019 .
L'istituto ricorda la novità normativa che ha previsto :
- la riduzione a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro, e
- a 24 mesi la durata massima dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale in caso di apposizione di causale
- il limite di proroghe ridotto da 5 a 4
- aumento del contributo addizionale che finanzia la NASpI fissato nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
La circolare ricorda che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 17/2018, ha precisato che i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 rimangono disciplinati dalle previgenti disposizioni del D.lgs n. 81/2015, in quanto la nuova disciplina trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018 , a eguito del regiemtransitorio, mentre la decorrenza di applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI rimane fissata al 14 luglio 2018.
Inoltre ricorda che le novità relative ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, alle c.d. causali giustificatrici e al regime delle proroghe e dei rinnovi, non si applicano ai contratti di lavoro a termine stipulati dalla pubblica amministrazione.
Vediamo le principali precisazioni fornite dall'Istituto.
AUMENTO INCREMENTALE:
Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al paragrafo 1.4 della circolare n. 17/2018, "al primo rinnovo [del contratto a tempo determinato] la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Ad esempio, nel caso in cui un contratto rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
contratto originario: 1,4%;
1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2019.
DIFFERENZA TRA PROROGHE E RINNOVI
Da notare che il rinnovo si ha con la stipula di un nuovo contratto non con la proroga del termine del precedente.
Su questo punto il Ministero del lavoro ha chiarito che:
- “[…] qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configura un rinnovo e non una proroga, anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi l’incremento del contributo addizionale è dovuto.
- Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”
CASI DI ESCLUSIONE
Si ricorda che sono esclusi dal versamento del contributo addizionale - e, conseguentemente, dall’aumento , i casi seguenti
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
- apprendisti;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.
con una specificazione:" dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI. Pertanto, nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato decorrenti dal 14 luglio 2018, è altresì dovuto l’aumento del predetto contributo ".
L’incremento del contributo addizionale è dovuto anche per i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo.
RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NASPI:
La circolare ricorda che è prevista la restituzione del predetto contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:
a) trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
b) assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova.
Infine, un paragrafo della circolare è dedicato alle istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens:
" a decorrere dalla competenza settembre 2019, esporranno nel flusso Uniemens, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> deve essere inserito uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
nell’elemento <AltroImponibile> deve essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
nell’elemento <NumGG> o <NumOre> deve essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di <GiorniContributiti> e <OreContribuite>;
nell’elemento <ImportoADebito> deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta, calcolata secondo la seguente formula: numeroRinnovo*0,5%*<AltroImponibile> (dove numeroRinnovo=1 se CausaleADebito=M701, numeroRinnovo=2 se CausaleADebito=M702, ecc.).
Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione “1R” (avente il significato di “Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato)."