Le organizzazioni sindacali degli agenti e rappresentanti ( Fnaarc, Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl e Usarci ) avevano segnalato qualche tempo fa la problematica del' impossibilità di cumulare la pensione “quota 100” con i redditi derivanti dall’attività, pena la sospensione dell’erogazione della stessa pensione , a norma del DL 4/2019 . Dopo la pubblicazione della circolare 117 2019, in un comunicato unitario viene espressa soddisfazione per l'interpretazione fornita dall'Istituto per il quale i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione relativi all’attività lavorativa svolta prima della decorrenza stessa sono cumulabili.
Infatti l’Inps ha chiarito che, maturato il diritto alla decorrenza della pensione “quota 100” (età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni), i redditi percepiti dall’agente di commercio (pagamento delle provvigioni) successivi alla decorrenza della pensione, ma relativi ad attività lavorativa (ordini per attività di promozione di conclusione di contratti) svolta prima della decorrenza, sono da ritenersi cumulabili con la pensione stessa.
Inoltre l’Inps ha specificato che l’agente di commercio, presentando la domanda per “quota 100”, può indicare nella domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione nel caso in cui sia ancora tenuto a lavorare quando dà il preavviso. In questo modo il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo dopo il preavviso sarà cumulabile con la pensione che l’agente percepirà (dalla data differita).
Il segretario della FiscascaT CISL Mirco Ceotto ha evidenziato che «è stata così sanata una ingiustizia nei confronti degli agenti di commercio che potranno finalmente andare in pensione con la Quota 100». «Con la circolare Inps - ha aggiunto il segretario generale della Fisascat Cisl Davide Guarini - si prende finalmente atto delle specifiche modalità di svolgimento e cessazione dell’attività di intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e dagli Accordi economici collettivi (Aec) regolanti il rapporto d’agenzia».