Per l'indennità di disoccupazione per i lavoratori para subordinati DIS COLL , iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva, è necessario ora il prerequisito di almeno 1 mese di contribuzione nell’anno precedente la cessazione della collaborazione, invece dei precedenti 3 mesi. E' una importante novità introdotta dal D.L. 101/2019, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ( che contiene anche nuove misure per il lavoro dei riders e per l'occupaizone in aree industriali di crisi complessa) che modifica l'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Resta immutato invece il requisito di almeno 1 mese di contribuzione o di lavoro nell’anno di inizio disoccupazione.
I lavoratori interessati sono i collaboratori ( co.co.co), ricercatori con borsa di studio, amministratori e sindaci di società.
La durata del sussidio è fissata alla metà dei mesi nei quali risultano contributi accreditati, nel periodo che va dal gennaio dell’anno precedente a quello di disoccupazione, quindi per una durata massima di 6 mesi.
La novità ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 6 settembre 2019 .
Si ricorda che la domanda va presentata all'INPS per via telematica entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.