Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 207 del 4 settembre 2019 il decreto del Ministero dell'economia e della finanze che riguarda l'innalzamento della percentuale di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli. Il decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le percentuali di compensazione di cui al medesimo art. 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere possono essere fissate, nella misura del 6 per cento.
Con riferimento alla tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 63 del 1972 le categorie coinvolte sono:
- prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;
- prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale».