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SPESE PATENTE DI GUIDA: NESSUNA ESENZIONE IVA

2 minuti, Redazione , 04/09/2019

Spese patente di guida: nessuna esenzione IVA

Prestazioni didattiche per la patente di guida non esenti da IVA: necessario presentare la dichiarazione integrativa IVA

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Sono esenti da IVA le spese sostenute per la patente di guida? Dopo anni di risposta pacifica è intervenuta la Corte di Giustizia UE che con sentenza del 14 marzo 2019 ha stabilito che l'esenzione IVA dovrebbe  riguardare le "operazioni relative all'educazione dell'infanzia e della gioventù, all'insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti". Pertanto, a parere della Corte, l'esenzione IVA non si applicherebbe alle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra in quelle di ambito scolastico e/o universitario. Infatti, a parere dei giudici unionali, "l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (...), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario". 

Il dubbio è stato affrontato anche dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 79 del 2 settembre 2019. Nell'interpello l'istante ha chiesto se, alla luce di questa pronuncia, è corretto continuare a fatturare le prestazioni finalizzate al conseguimento delle patenti di guida in esenzione da IVA, ai sensi articolo 10, numero 20) del DPR 633/72.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'attività esercitata dall'Istante, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, si deve considerare imponibile agli effetti dell'IVA. Attenzione quindi, perchè fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente", con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla presente risposta il contribuente riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA

  •  deve emettere una nota di variazione in aumento
  • la maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.

Non tutto il male viene per nuocere. Infatti, essendosi modificato, per effetto della citata sentenza, il regime IVA (da esente a imponibile) dell'attività esercitata dall'Istante, tale mutamento comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento ai sensi del citato articolo 26, comma 1, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Detto diritto, come chiarito con la circolare n. 1/E del 2018, può essere esercitato mediante la medesima dichiarazione integrativa con cui deve darsi evidenza dell'imposta a debito. Conseguentemente, il Contribuente è tenuto

  • a versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa
  • a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito

Allegato

Risoluzione 79 del 2.09.2019

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