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QUOTA 100 NON CUMULABILE CON REDDITI DA LIBRETTO FAMIGLIA

2 minuti, Redazione , 03/09/2019

Quota 100 non cumulabile con redditi da Libretto Famiglia

I redditi derivanti dal Contratto telematico per prestazioni occasionali e Libretto famiglia non sono cumulabili con la pensione Quota 100, secondo l'Inps

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La pensione con Quota 100 non è cumulabile neppure con i redditi  da prestazioni occasionali remunerate con il contratto telematico Presto e con il Libretto di Famiglia, le modalità che hanno sostituito i vecchi voucher.  La novità viene comunicata dal Sole 24 Ore che ha sottoposto l'interrogativo alla Direzione centrale pensioni dell' INPS. 

Come noto la norma che ha istituito la pensione con quota 100 prevede  l'impossibilità di cumulare l'assegno pensionistico ( con redditi da lavoro e di impresa di arti e professioni, con la sola esclusione    di un massimo di 5mila euro lordi annui, sotto forma di lavoro autonomo occasionale.

L'indicazione è spiegata  nella circolari INPS  11/2019 del 29 gennaio e  117/2019 del 9 agosto 2019, ma,  osserva il Sole, non veniva precisata la distinzione tra  lavoro autonomo  occasionale ex art 2222 c.c. e le prestazioni occasionali regolate dal dl 50 2017 in sostituizione dei vecchi voucher .

E' stata quindi fatta richiesta di chiarimento alla direzione centrale pensioni che ha dato parere negativo alla cumulabilità fra Quota 100 e prestazioni con voucher . La motivazione sembra essere il fatto che queste ultime non sono propriamente lavoro autonomo e come tali non sono  caratterizzate "dall’assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente"  come richiesto dalla norma su quota 100 .

La circolare  INPS 117  afferma infatti  che «nel rispetto della lettera della norma, sono stati forniti chiarimenti sulla deroga all’incumulabilità prevista solo per il lavoro autonomo occasionale caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente. Le altre forme di lavoro occasionale non autonomo non sono pertanto riconducibili a tale deroga».

 Si ricorda anche che tali redditi invece sono cumulabili con l'assegno di pensione di vecchiaia  quindi anche per chi va in pensione con quota 100 al momento del compimento dei 67 anni l’incompatibilità viene meno .

Oltre a questa interpretazione davvero speciosa (collegata alla natura di un reddito minimo  pari a 5000 euro annui lordi)    il Sole sottolinea anche  un'altra discrepanza  sul tema . La recente circolare INPS  117/2019 specifica che  se si supera la soglia scatta l’incumulabilità, anche se le somme sono riferite a prima dell’accesso alla pensione.  Invece nelle lettere  recapitate ai pensionati al momento dell'accesso a QUOTA 100 si afferma che  "nell’anno di decorrenza della pensione i redditi autonomi occasionali vanno dichiarati solo se conseguiti dopo la decorrenza della stessa".

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