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ZFU CENTRO ITALIA: PRONTO IL CODICE TRIBUTO

1 minuto, Redazione , 02/09/2019

ZFU CENTRO ITALIA: pronto il codice tributo

ZFU CENTRO ITALIA: istituito il codice tributo per le agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti

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Istituito dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo Z162 da utilizzare per beneficiare delle agevolazioni per le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo ricadenti nelle ZFU Centro Italia.

In particolare, la Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 759, lettera a),Legge 145/2018) prevede che le agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007, che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella suddetta zona franca.

L’articolo 22-bis del DL 32/2019 ha esteso le suddette agevolazioni ai professionisti.

In proposito, con decreto direttoriale del 7 agosto 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento. Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • Z162” - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve come sempre essere valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”

Allegato

Risoluzione 78 30.08.2019

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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