Cedolare secca sui negozi si o no? Con la risposta all'interpello 364 del 30 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate è tornata sul regime agevolato esteso dalla Legge di bilancio 2019 alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per espressa previsione normativa, tale regime con aliquota agevolata al 21% non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. La ratio di questa disposizione è quella di evitare che, al fine di poter fruire del regime della cedolare secca, le parti concordino la risoluzione anticipata del contratto per poi stipularne uno nuovo, decorrente dal 1 gennaio 2019.
Il caso oggetto di interpello riguarda un proprietario di un immobile C/1 dato in locazione a una società in accomandita semplice con un contratto della durata di 6 anni con scadenza 31 marzo 2020, rinnovabile per altri sei anni, salvo disdetta. Poiché la società in accomandita semplice, titolare del contratto di locazione, con decorrenza 10 gennaio 2019 ha concesso in affitto l’azienda a una srl unipersonale, tale ultima società è subentrata nel contratto di locazione già in essere. Inoltre, l’istante rappresenta che l’unico socio e amministratore della srl unipersonale è la stessa persona fisica che riveste la figura di socio accomandatario della società in accomandita semplice, originaria titolare del contratto di locazione. Al riguardo l’interpellante chiede se, a seguito del cambiamento di soggetto giuridico del locatario, sia possibile applicare il regime di tassazione della cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione dell’immobile con decorrenza 10 gennaio 2019.
Nel rispondere al caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circostanza che la nuova società srl unipersonale è subentrata nel contratto di locazione già in essere” non può ritenersi, assimilabile alla stipula di un nuovo rapporto di locazione. Infatti in generale, il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini fiscali l’unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege è, dunque, quello di comunicare all’Agenzia delle entrate la successione nellaposizione del conduttore. L’originario contratto di locazione continua, quindi, a svolgere i suoi effetti anche in relazione al nuovo conduttore, senza necessità della risoluzione del contratto e della stipula di un nuovo contratto di locazione, pertanto l’istante non possa usufruire del cd. regime della cedolare secca, in quanto attualmente risulta in corso un contratto non scaduto e già esistente alla data del 15 ottobre 2018.
Il testo dell'interpello è allegato a questo articolo.