La risoluzione 12 agosto 2019, numero 77/E, dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di monitoraggio informatico sui dati dei dipendenti (cosiddetto dark-web monitoring) a carico del datore di lavoro non sono imponibili in capo al lavoratore in quanto rispondono ad un interesse specifico del datore di lavor o di protezione dell'attività aziendale .
L'Agenzia ha risposto al quesito di una azienda che intendeva mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di controllo tramite piattaforma informatica per tutelarli dai furti di identita e di altre informazioni privilegiate nel web e nei social media . In sostanza il lavoratore puo monitorare sul web la protezione di dati sia personali che aziendali (indirizzo e-mail , numero di badge, numero della carta di identità IBAN ecc).
In considerazione del diffondersi dei rischi informatici e quindi del fatto che il servizio è necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza, il parere dell'Agenzia delle Entrate è che tale servizio sia nel prevalente interesse del datore di lavoro e come tale non tassabile in capo al dipendente anche se ricomprende ambiti di informazioni personali .
Dal punto di vista fiscale si prevede quindi una deroga al concetto di omnicomprensività della base imponibile fiscale rilevabile dall'articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986, in quanto il costo di tale servizio non costituisce un arricchimento per il lavoratore e, appunto " le erogazioni sono effettuate per un esclusivo o prevalente interesse del datore di lavoro".