I contributi previdenziali di artigiani e commercianti vanno versati sul totale dei redditi d'impresa, escludendo quelli da capitale ( come quelli derivanti da partecipazioni in srl senza apporto di lavoro) .Questa l'affermazione della Corte di Cassazione che da definitivamento torto alle pretese INPS in materia. nella sentenza 21540/2019 (che alleghiamo) del 20 agosto 2019.
Il caso riguardava l' avviso di addebito per oltre 20mila euro da parte dell'INPS ad un artigiano, iscritto alla gestione dei lavoratori autonomi . L'importo veniva conteggiato dall' INPS anche sui redditi di capitale maturati come socio di una srl , senza apporto di lavoro. L' interpretazione dell'INPS viene giudicata dalla Cassazione erroneamente estensiva della norma di riferimento (cosi come già affermato da alcune sentenze di merito) .
Si tratta dell' articolo 3bis del Dl 384/1992 per il quale i contributi previdenziali sono calcolati sulla «totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef», con un ampliamento, in effetti, rispetto alla normativa precedente ( legge 233/1990, all’articolo 1, comma 1) che prevedeva il calcolo solo sul reddito annuo «derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione». La Cassazione precisa nella sentenza che la norma , pur allargando il ragio d'azione dell'imposizione contributiva , parla di "reddito di impresa" in senso stretto (come da definizione del TUIR) mentre l'interpretazione dell'Inps (chiarita nelle Circolari 102/2003 e 84/2011, ritiene di includere anche i redditi di capitale derivanti da una partecipazione azionaria in una società, senza alcun apporto di lavoro. Tale visione si basa sulla sentenza della Corte costituzionale 354/2001, relativa agli obblighi contributivi dei soci di società di capitale e di persone, con o senza apporto di lavoro.
Dunque la cassazione respinge l'interpretazione dell’Istituto che nega le dovute differenze non solo sul piano oggettivo dell’attività d’impresa ma anche dal punto fiscale, con il risultato di un appiattimento di due diverse categorie reddituali e di un ingiustificato aumento retroattivo degli obblighi contributivi dell'iscritto alla gestione artigiani e commercianti.