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CIG IN DEROGA: ISTRUZIONI PER LE AZIENDE

2 minuti, Redazione , 23/08/2019

CIG in deroga: istruzioni per le aziende

Nuovo termine di decadenza dei pagamenti diretti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. Circolare INPS n. 120 2019

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L'INPS ha  pubblicato ieri una circolare ( n. 120 2019)  che chiarisce il nuovo termine di decadenza relativo ai pagamenti diretti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. (Comma 6-ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

Il decreto convertito in legge infatti ha stabilito  che per  ottenere il pagamento diretto dall'INPS dei trattamenti  Cig in deroga il datore di lavoro deve inviare tutti i dati all'Inps  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo di  cassa integrazione e a partire dalla data  del provvedimento INPS di autorizzazione, se successivo.
In particolare , l'Istituto specifica , in tema di calcolo dei sei  mesi,  che :

1 - per i periodi di Cig in deroga concessi e conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 26/2019, cioè il 30 marzo,

  • Se l'autorizzazione è stata emessa prima del 30 marzo i sei mesi si calcolano da tale data;
  • se l'autorizzazione è stata emessa dal 30 marzo il termine decorre dalla data di autorizzazione;

2 - Se, invece, il provvedimento risale a prima del 30 marzo, ma la Cig si è conclusa dopo, i sei mesi decorrono dal periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione dell'autorizzazione.

Le aziende dovranno utilizzare  il modello Sr41 .  La data di decadenza sarà visibile in “sistema unico” nel campo “data di scadenza dell'autorizzazione”.

Queste regole non si applicano alle normative speciali con cui è stata prevista la concessione di un'indennità pari al massimo della Cig . Restano escluse ad esempio le autorizzazioni emesse per decreti convenzionali “30000” (eventi sismici) e “18130” (Ponte Morandi).

Da notare anche che , nel caso in cui la Regione o la Provincia autonoma abbia, con proprio atto dispositivo, disposto la cessazione degli effetti finanziari dei propri decreti, secondo le istruzioni contenute nei messaggi n. 347 del 24/01/2018 e n. 3156 del 10/08/2018, non potranno dar luogo a pagamenti i flussi inviati successivamente alla data di cessazione posta dalla Regione o dalla Provincia autonoma, anche se antecedente al termine previsto dalla legge. La Regione o la Provincia autonoma, con proprio atto dispositivo esplicito e puntuale, può, in questi casi, disporre la riapertura dei termini di pagamento, esclusivamente all’interno dei termini decadenziali previsti per legge.

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